BULLISMO E CYBERBULLISMO – Conoscere per agire, educare per prevenire

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L’Avv. Eleonora Nocito, quale avvocato penalista, si occupa di tutelare i minorenni e/o i giovani adulti che hanno commesso azioni di bullismo e di cyberbullismo che possono integrare molteplici reati penali ed altresì le vittime che hanno subito un danno da atti di bullismo e cyberbullismo.

 

Si rammenta che il bullismo è un fenomeno sociale che coinvolge molteplici soggetti: il bullo, la vittima, i gregari, i testimoni, il personale scolastico, i genitori e le famiglie. Negli ultimi anni le cronache hanno messo in evidenza il crescere di tale comportamento persecutorio anche attraverso forme di violenze di gruppo da parte di adolescenti su altri adolescenti o su minorati. Tale termine si riferisce ad un’azione di prevaricazione che deve essere caratterizzata da tre elementi contestuali:

    1. L’intenzionalità del comportamento vessatorio;
    2. La ripetizione dei comportamenti nel tempo;
    3. Uno squilibrio di potere o di forza tra il bullo e la vittima.

 

In assenza di uno dei sopra citati elementi non siamo in presenza di bullismo. Molti giornalisti e operatori utilizzano impropriamente questa parola in quanto essa viene spesso usata per descrivere atti che non rientrano, a livello tecnico, nella definizione di bullismo (ad esempio l’episodio di due ragazze che si insultano l’un l’altra nel cortile di una scuola non costituisce un caso di bullismo in quanto è carente l’elemento di squilibrio di potere dunque, in questo caso, la violenza è reciproca; un singolo atto di violenza nei confronti di un adolescente non integra il bullismo in quanto è assente l’elemento della ripetizione nel tempo e quindi, in questo caso, saremo di fronte ad un reato penale).

Il bullismo può essere considerato come un comportamento antisociale, caratterizzato da mancanza di empatia e da uno scarso rispetto per le norme sociali. Esso può presentarsi nella forma di bullismo diretto (che si realizza attraverso l’aggressione fisica o verbale diretta alla vittima) o nella forma di bullismo indiretto (tramite episodi di esclusione sociale o diffusione di notizie non vere ai danni della vittima).

Attualmente si è registrato un drastico abbassamento dell’età dei bulli, infatti si legge di baby-gang, di bambini che intenzionalmente sferrano attacchi nei confronti dei loro coetanei o danneggiano strutture pubbliche o private, tra cui gli istituti scolastici, compiendo dei veri e propri atti di vandalismo o piccoli furti.

Anche se nel nostro codice penale attualmente non esiste uno specifico reato di bullismo, gli atti prevaricatori messi in atto da ragazzini o adolescenti possono comunque integrare numerosi reati presenti nel nostro codice penale (stalking, molestie, lesioni, diffamazione, percosse ecc.).

Naturalmente tali comportamenti vessatori provocano profondo disagio e sofferenza psicologica nei ragazzi che li subiscono con conseguenze negative anche sullo sviluppo della loro personalità che possono addirittura persistere fino all’età adulta. Sicuramente l’avvento di Internet ha modificato anche il bullismo. L’enorme diffusione di tutte le tecnologie più moderne – utilizzate non solo per scopi comunicativi – e il conseguente loro uso improprio e abuso – soprattutto da parte dei più giovani – ha favorito sia lo sviluppo di nuove patologie (legate alla dipendenza dalla rete) sia di nuove forme di aggressività perpetrate attraverso il web, quali il cyberbullismo.

Il bullismo online, come ogni fenomeno connesso ad Internet, non ha limiti di spazio e di tempo e ha pertanto un potenziale offensivo più persistente e pericoloso: mentre le azioni di bullismo sono circoscritte a un determinato ambiente (es. la classe, l’istituto scolastico, ecc.), le azioni di cyberbullismo possono essere diffuse e condivise tramite Internet in ogni posto del mondo. Ilcyberbullo non ha il contatto visivo con la vittima e pertanto non ha l’esatta percezione delle conseguenze delle proprie azioni; il sopra citato aspetto rallenta e riduce i sensi di colpa e impedisce remore etiche e l’empatia con le potenziali vittime.

Il cyberbullismo ha delle specificità rispetto al bullismo: il cyberbullo crede di essere anonimo e di non potere essere rintracciato (ma in realtà non è così) e tale finta convinzione rafforza il potenziale offensivo. Si tratta pertanto di un fenomeno molto difficile da individuare e prevenire da parte degli operatori e genitori perché i ragazzi utilizzano molteplici device (tablet, cellulari, smartphone) e sono connessi continuamente ad Internet: per loro non vi è nessuna distinzione tra on line e off line.

Il cyberbullismo può manifestarsi attraverso dei comportamenti offensivi che possono integrare fattispecie di reato (es: violazione della privacy, diffamazione, stalking, pornografia minorile, ecc.) o fatti rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile dei genitori. Molti ragazzi (ma anche tantiadulti!) non hanno la consapevolezza che attraverso la rete internet possono essere commessi dei reati, che non esiste l’anonimato in Internet, che le conseguenze delle proprie azioni – online per quanto riguarda il cyberbullismo e offline per quanto concerne il bullismo – potrebbero coinvolgere a livello di responsabilità le proprie famiglie e i propri insegnanti.

Proprio per cercare di dare una risposta efficace a questo fenomeno in costante aumento, nel maggio 2017 la Camera dei Deputati aveva approvato la legge n. 71/2017 (dedicata a Carolina Picchio prima vittima di cyberbullismo riconosciuta in Italia, morta suicida nel 2013 a soli 14 anni) intitolata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 ed entrata in vigore il 18/6/2017). La legge 29 maggio 2017 n. 71 (di cui è stata promotrice e prima firmataria la ex senatrice Elena Ferrara che era stata insegnante di musica di Carolina Picchio prima vittima accertata di cyberbullismo in Italia) si compone di 7 articoli ed è finalizzata a favorire una maggior consapevolezza tra i più giovani del disvalore dei comportamenti persecutori che avvengono online.

Tale legge costituisce un importante punto di partenza nella prevenzione e contrasto del cyberbullismo che, all’art. 1, trova la sua prima definizione normativa (“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”). Con riferimento ai punti più salienti, all’art. 2 dell’atto normativo in commento si prevede che ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori in caso di minore infraquattordicenne) che sia stato vittima di cyberbullismo potrà inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete.

Se entro 24 ore dall’istanza il gestore non avrà preso in carico la richiesta ed entro 48 ore non avrà provveduto, l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà rimuovere i contenuti offensivi entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato sul proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Altra norma fondamentale è l’art. 7 della legge che estende al cyberbullismo il c.d. ammonimento (rimedio amministrativo già previsto nei casi di stalking): in caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultra-quattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore (il Questore convocherà avanti a sé il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale, invitandolo a rispettare la legge).

In sostanza si tratta di una sorta di “cartellino giallo” rivolto al minore ultraquattordicenne autore di atti di cyberbullismo, che può precedere la querela o la denuncia: gli effetti dell’ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età. Sempre la normativa sul cyberbullismo ha previsto che ogni istituto scolastico si dovrà individuare un docente referente che avrà il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Ciò detto e prima di reprimere attraverso l’uso di strumenti penali ed amministrativi, è fondamentale che gli adulti accompagnino per mano i giovani, con fermezza ed empatia, all’uso saggio del mezzo informatico, partendo da una imprescindibile alfabetizzazione tecnica ed insegnando loro a conoscere potenzialità e limiti del proprio agire online nel rispetto degli altri.

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